Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita una fondazione della comunità locale sotto la denominazione
Fondazione S. Stefano
La Fondazione ha sede in Portogruaro.
Art. 2 – Scopo
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue fini di solidarietà sociale e di sviluppo delle risorse umane nell’ambito territoriale degli undici comuni del portogruarese.
La Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità ed in particolare di:
a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata al sostegno e allo sviluppo delle risorse umane e al finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria,assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, di promozione della ricerca scientifica ed altre attività volte a migliorare la qualità della vita della comunità del comprensorio del portogruarese;
b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità.
La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative purché nei limiti consentiti dalla legge e con apposita e separata gestione contabile.
L’erogazione delle somme avverrà con delibera del Consiglio di Amministrazione che annualmente o con diversa periodicità sceglierà uno o più settori individuando i progetti o gli interventi da finanziare o cofinanziare in base a bandi pubblici o su selezione del medesimo Consiglio.
Art. 3 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituto da 1 miliardo di Lire così come descritto nell’atto costitutivo della Fondazione stessa.
Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento. Nel caso in cui la donazione o legato od oblazione o erogazione sia destinata a specifiche finalità o aree geografiche, le relative rendite dovranno avere la destinazione indicata purché nell’ambito degli scopi della Fondazione.
È fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.
Art. 4 – Entrate
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
- delle entrate derivanti da eventuali attività connesse.
Art. 5 – Organi della Fondazione
Organi della Fondazione sono:
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori.
Art. 6 – Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori determinandone le attribuzioni.
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto.
Il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile dello stesso;
- in caso di impedimento od assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Art. 7 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra nove e quindici nominati, senza vincolo di mandato, da un Comitato di Nomina che ne determina di volta in volta il numero.
Il comitato di Nomina è composto da venti componenti ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione. I suoi membri sono individuati fra cittadini particolarmente rappresentativi della comunità di riferimento.
Il funzionamento del Comitato di Nomina è definito da un regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione (ovvero dal Comitato stesso). Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione S. Stefano.
- I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e scadono con l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio.
- I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.
- Nel caso di dimissioni e decadenza di un membro il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione. I membri cooptati durano in carica fino a scadenza dell’intero Consiglio.
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.
Art. 8 – Decadenza ed Esclusione
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo 3 assenze consecutive non giustificate.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della fondazione;
- l’aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
- l’essere nelle condizioni previste dall’art. 2382 C.C.
L’esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Comitato di nomina previsto dall’art. 7 del presente statuto.
Art. 9 – Poteri
Al Consiglio di Amministrazione spetta l’ordinaria e straordinaria amministrazione e inoltre di:
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e nominare i membri del Comitato Esecutivo;
- deliberare sulla costituzione e sulla composizione di altri comitati consultivi composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, che siano di ausilio alla fondazione nelle attività di erogazione, di raccolta fondi, di comunicazione e di gestione;
- deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- deliberare eventuali modifiche dello statuto su proposta del Comitato Esecutivo;
- approvare entro il mese di gennaio il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;
- stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione in conformità ai criteri indicati agli artt. 2 e 3 del presente Statuto;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- nominare il Segretario Generale della Fondazione;
- conferire deleghe su materie particolari;
- deliberare in caso di estinzione della Fondazione sulla devoluzione del patrimonio.
Art. 10 – Adunanze
Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l’invito ai membri del Consiglio, a mezzo posta elettronica, lettera raccomandata o consegnata a mano, o telefax da recapitarsi agli interessati ( in ogni caso con mezzi idonei a conservarne riscontro alla fondazione) almeno cinque giorni prima dell’adunanza o in casi di urgenza mediante posta elettronica, telegramma, telefax o lettera consegnata a mano da recapitarsi agli interessati (in ogni caso con mezzi idonei a conservarne riscontro alla fondazione) almeno un giorno prima.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Per le modifiche dello statuto, gli atti di amministrazione straordinaria del patrimonio e lo scioglimento dell’ente occorre il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.
Art. 11 – Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da un minimo di tre a un massimo di 5 membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
Il Comitato Esecutivo si occupa della ordinaria amministrazione su delega del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Esecutivo provvederà all’investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla fondazione , così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l’esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche, nell’ambito delle deleghe e direttive del Consiglio di Amministrazione.
Le adunanze del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri dello stesso almeno tre giorni prima della adunanza mediante posta elettronica, lettera raccomandata o consegnata a mano, o telefax e nei casi di urgenza almeno un giorno prima mediante posta elettronica, telegramma, telefax o lettera recapitata a mano (in ogni caso con mezzi idonei a conservarne riscontro alla fondazione).
Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del Comitato esecutivo decadono da tale carica dopo tre assenze consecutive non giustificate.
La decadenza viene verificata dal Comitato Esecutivo e dal medesimo comunicata al Consiglio di Amministrazione, che provvede alla sostituzione del componente del Comitato.
Art. 12 – Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora:
- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali , nonché al successivo controllo dei risultati;
- all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo.
Il Segretario inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.
Partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con voto consultivo.
Art. 13 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Comitato di Nomina di cui all’art. 7 tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi membri dagli stessi.
Il Collegio dei Revisori deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità.
I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.
Le cariche sono svolte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 14 – Libri verbali
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente della Fondazione e dal Segretario.
Art. 15 – Bilancio
L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Comitato Esecutivo entro il mese di marzo di ciascun anno dovrà approntare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Comitato Esecutivo dovrà approntare il bilancio preventivo per l’esercizio successivo da sottoporre entro il mese di gennaio all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 – Utili della gestione
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 17 – Estinzione
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa, operante in analogo settore preferibilmente nel comprensorio del portogruarese o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 c. 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione disposta dalla legge.
Art. 18 – Norme residuali
Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s’intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute.