STATUTO
Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita una Fondazione della comunità locale avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) sotto la denominazione
“Fondazione di comunità Santo Stefano ONLUS”
La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
La Fondazione ha sede in Portogruaro. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire uffici operativi nel territorio degli 11 (undici) comuni del portogruarese ove è destinata ad operare la Fondazione.
Art. 2 – Scopo
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue fini di solidarietà sociale e di sviluppo delle risorse umane nell’ambito territoriale degli undici comuni del portogruarese.
La Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità ed in particolare di:
a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata al sostegno e allo sviluppo delle risorse umane e al finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, di promozione della ricerca scientifica ed altre attività volte a migliorare la qualità della vita della comunità del comprensorio del portogruarese;
b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità.
La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative purché nei limiti consentiti dalla legge e con apposita e separata gestione contabile.
È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/1997 successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
La Fondazione, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 10 comma 2-bis, D.Lgs. n. 460/1997 successive modifiche ed integrazioni, potrà concedere erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/1997, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
Art. 3 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituto da Euro cinquecentosedicimila quattrocentocinquantasei e novanta centesimi (516.456,90) così come descritto nell’atto costitutivo della Fondazione stessa. Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento. Nel caso in cui la donazione o legato od oblazione o erogazione sia destinata a specifiche finalità o aree geografiche, le relative rendite dovranno avere la destinazione indicata purché nell’ambito degli scopi della Fondazione.
È fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.
Art. 4 – Entrate
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
- delle entrate derivanti da eventuali attività connesse.
Art. 5 – Organi della Fondazione
Organi della Fondazione sono:
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.
Art. 6 – Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori determinandone le attribuzioni.
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto.
Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
c) firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile dello stesso.
Art. 7 – Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed è dotato degli stessi poteri.
Art. 8 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri, minimo di sette e massimo di undici, nominati da un Comitato di Nomina.
1. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati sulla base, comunque, di quanto prevede il regolamento del Comitato di Nomina.
3. Nel caso di dimissioni e decadenza di un membro il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione. I membri cooptati durano in carica fino a scadenza dell’intero Consiglio.
Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute e approvate dal Consiglio stesso.
Art. 9 – Decadenza dei Consiglieri
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:
- dopo tre assenze consecutive non giustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- qualora si vengano a trovare nelle condizioni previste dall’art. 2382 del codice Civile.
Art. 10 – Esclusione dal Consiglio
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
- l’aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari.
L’esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
Contro tale decisione è possibile ricorrere innanzi al collegio dei Probiviri che delibera in via definitiva.
Art. 11 – Poteri
Al Consiglio di Amministrazione spetta l’ordinaria e straordinaria amministrazione e inoltre di:
a. eleggere il Presidente, il Vice Presidente e nominare i membri del Comitato Esecutivo;
b. deliberare sulla costituzione e sulla composizione di altri comitati consultivi composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, che siano di ausilio alla Fondazione nelle attività di erogazione, di raccolta fondi, di comunicazione e di gestione;
c. deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
d. deliberare eventuali modifiche dello statuto su proposta del Comitato Esecutivo;
e. approvare entro il mese di aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;
f. stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione in conformità ai criteri indicati agli artt. 2 e 3 del presente Statuto;
g. stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
h. deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;
i. approvare eventuali regolamenti interni;
j. nominare il Segretario Generale della Fondazione;
k. conferire deleghe su materie particolari;
l. promuovere, sostenere e coordinare le attività del “Gruppo Amici della Fondazione”, costituito da enti, istituti, associazioni o cittadini che si impegnano a partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione stessa, sostenendone le attività;
m. deliberare in caso di estinzione della Fondazione sulla devoluzione del patrimonio.
Art. 12 – Adunanze
Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l’invito ai membri del Consiglio, a mezzo posta elettronica, lettera raccomandata o consegnata a mani, o telefax da recapitarsi agli interessati (in ogni caso con mezzi idonei a conservarne riscontro alla Fondazione) almeno cinque giorni prima dell’adunanza o, in casi di urgenza, mediante posta elettronica, telegramma, telefax o lettera consegnata a mano da recapitarsi agli interessati (in ogni caso con mezzi idonei a conservarne riscontro alla Fondazione) almeno un giorno prima.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Per le modifiche dello statuto, gli atti di amministrazione straordinaria del patrimonio e lo scioglimento dell’ente occorre il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.
Art. 13 – Comitato di Nomina
Il Comitato di Nomina è formato fino ad un massimo di sette componenti di cui quattro di diritto ed i restanti designati dagli stessi membri di diritto, che li individuano tra cittadini particolarmente rappresentativi della comunità di riferimento in “settori” non rappresentati dai membri di diritto.
Il Comitato di Nomina dura in carica sei anni.
Sono componenti di diritto:
- il Vescovo pro tempore della diocesi di Concordia – Pordenone o suo delegato;
- il Sindaco pro tempore del Comune di Portogruaro o suo delegato;
- il Presidente pro tempore della C.C.I.A.A. di Venezia o un Consigliere delegato espressione del territorio portogruarese e delle categorie economiche qui presenti;
- il Presidente, o suo delegato, della Banca di Credito Cooperativo San Biagio del Veneto Orientale, con sede legale e direzionale a Fossalta di Portogruaro, fino a che essa conservi la propria autonomia quale Istituto bancario con prevalente collocazione nel territorio portogruarese; quando ciò venga meno il Consiglio di Amministrazione della Fondazione individuerà altro soggetto ritenuto idoneo e rappresentativo delle attività economiche, sociali o culturali del territorio stesso.
Il funzionamento del Comitato di Nomina è disciplinato da un regolamento emanato dal Comitato stesso.
Il Comitato di Nomina è convocato, oltre che nei casi e secondo le modalità stabilite in detto regolamento, anche su richiesta del Presidente della Fondazione.
Art. 14 – Comitato Esecutivo
Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
Il Comitato esecutivo si occupa della ordinaria amministrazione su delega del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato esecutivo provvederà all’investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l’esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche, nell’ambito delle deleghe e direttive del Consiglio di Amministrazione.
Le adunanze del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni trimestre e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri dello stesso almeno tre giorni prima della adunanza mediante posta elettronica, lettera raccomandata o consegnata a mano, o telefax e nei casi di urgenza almeno un giorno prima mediante posta elettronica, telegramma, telefax o lettera recapitata a mani (in ogni caso con mezzi idonei a conservarne riscontro alla Fondazione).
Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del Comitato esecutivo decadono da tale carica dopo tre assenze consecutive non giustificate.
La decadenza viene verificata dal Comitato esecutivo e dal medesimo comunicata al Consiglio di Amministrazione, che provvede alla sostituzione del componente del Comitato.
Art. 15 – Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora:
- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi di bilancio consuntivo.
Il Segretario inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.
Partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con possibilità di esprimere pareri.
Art. 16 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Comitato di Nomina di cui all’art. 7 tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi membri dagli stessi.
Il Collegio dei Revisori deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità.
I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.
Le cariche sono svolte gratuitamente salvo il rimborso delle spese sostenute e approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 17 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Comitato di Nomina.
I Probiviri durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione ed i donanti, e tra la Fondazione ed i beneficiari delle somme; di deliberare quale organo d’appello sarà competente circa le impugnazioni in materia di decadenza ed esclusione dei consiglieri di amministrazione.
Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et equo senza formalità di procedura.
Art. 18 – Libri verbali
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente della Fondazione e dal Segretario.
Art. 19 – Bilancio
L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Comitato Esecutivo entro il mese di marzo di ciascun anno dovrà approntare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile.
Art. 20 – Avanzi di gestione
Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, quando non destinati ad incrementi di patrimonio, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse, non potendo essere distribuiti neppure in modo indiretto.
Art. 21 – Estinzione
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, operante in analogo settore preferibilmente nel comprensorio del portogruarese o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione disposta dalla legge.
Art. 22 – Norme residuali
Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s’intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 successive modifiche ed integrazioni.
Firmato: Mares Bruno, dr. PAOLO PASQUALIS, notaio (L.S.)